Documenti necessari per richiedere un Visto per l’Italia per affari dalla Cina

visto per affari

Documenti necessari per richiedere un Visto per l’Italia per affari dalla Cina

visto per affariIl visto per affari per l’italia consente l’ingresso in Italia o nello spazio Schengen, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intende viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

1. documentazione comprovante l’effettiva condizione di “operatore economico-commerciale” del richiedente;

2. documentate garanzie circa l’esistenza e l’effettiva attività svolta dagli eventuali operatori italiani del settore che richiedono il rilascio del visto in favore del cittadino straniero (certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, certificato di visura camerale);

3. adeguati e documentati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000;

4. disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte della Ditta italiana, ecc….);

5. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio;

6. È opportuno comunque che l’interessato si rivolga personalmente alla Sezione Visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il luogo di residenza per presentare la richiesta del visto;

Documenti richiesti per AFFARI fotomodella/o, indossatrice/ore 1. formulario per la domanda del visto d’ingresso;

2. fotografia recente in formato tessera;

3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;

5. lettera di invito dell’agenzia di moda;
6. dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000;

7. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio;
Documenti richiesti per GARA SPORTIVA invito ufficiale del CONI o della Federazione Sportiva italiana competente o dell’Ente organizzatore 1. formulario per la domanda del visto d’ingresso;

2. fotografia recente in formato tessera;

3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;

5. invito del C.O.N.I. o della Federazione Sportiva italiana competente o dell’Ente organizzatore che attesti la partecipazione dell’interessato all’evento e richieda il rilascio del relativo visto;

6. dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio: prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità;

7. dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000;

8. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio;


VISTO PER “AFFARI” (V.S.U.)

Si tratta di un “visto Schengen uniforme” valido ai fini dell’ingresso in tutti i Paesi aderenti all’area di libera circolazione per soggiorni di breve durata (non superiori a 90 giorni nell’arco del semestre). Il visto per affari consente l’ingresso in Italia allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquisitati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale. Permette l’accesso alle persone che lavorano nel campo della moda
( fotomodelle/i e indossatrici/tori ), ai componenti di troupe televisive, radiofoniche o cinematografiche, nonchè a coloro che  lavorando nei settori di trasporto e per esigenze di lavoro devono viaggiare e spostarsi da un paese all’altro (autotrasportatori, equipaggio di aereo eccetera).

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

1. la condizione di “operatore economico – commerciale” del richiedente;
2. la finalità economico – commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;
3. l’esistenza e l’effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell’operatore straniero. In particolare nella prassi amministrativa il Ministero degli Affari Esteri e esige documentante garanzie circa l’esistenza e l’effettiva attività svolta degli eventuali operatori italiani del settore che richiedono il rilascio del visto in favore del cittadino straniero (vale a dire certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, certificato di visura camerale);
4. adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all’importo stabilità dal Ministero dell’Interno con la direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del T.U. n. 286/1998. tali importi, in base agli artt. 3 e 6 della direttiva del Ministero dell’Interno 1.03.200 sono di importo uguale a quello stabilità per il rilascio del visto per turismo (basta stipulare una polizza fidejussoria per ingresso stranieri.

Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

Nella prassi amministrativa il Ministero degli Affari Esteri dispone che il richiedente dimostri, per il rilascio di tale autorizzazione, oltre i requisiti generali sopra indicati, ulteriori presupposti, vale a dire:

1. il programma del soggiorno, con indicati i contatti “d’affari” previsti e i recapiti in Italia, o lettera d’invito dell’impresa italiana, la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione redatta dall’impresa di accollarsi le spese di alloggio, eccetera);

2. l’assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.

3. Fideiussione per stranieri che arrivano in Italia a garanzia dei mezzi di sostentamento.

Nel caso di visto richiesto da persone che lavorano nel settore della moda presupposto specifico è la lettera d’invito redatta dall’agenzia di moda la quale deve indicare il tipo di incarico assegnato alla persona, il tipo di collaborazione instaurato tra le imprese in atto, il luogo in cui alloggerà lo straniero e il soggetto che si accollerà le spese di viaggio e di alloggio.

Allo scopo di facilitare e rendere più celere il rilascio di codesti visti ogni Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, a seguito di accordi bilaterali tra l’Italia e il Paese, ha concluso delle intese con le locali camere di commercio o istituti commerciali notori, semplificando così gli adempimenti connessi alla concessione di tale autorizzazione, anche in forma di visto per più ingressi .

Il Regolamento CE n. 532/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dispone un elenco delle attestazioni / ricevute / giustificativi che le guardie di frontiera possono domandare ai cittadini non appartenenti allo Spazio Schengen al fine di appurare che sia stata rispettata la finalità del viaggio (richiedendo l’invito sottoscritto da un’impresa o da un’autorità a partecipare a incontri, conferenze, i documenti attestanti i rapporti d’affari o professionali, il biglietto d’ingresso nel caso di partecipazione a fiere o congressi, il soggiorno per affari , l’eventuale fideiussione per l’ingresso in Italia ).

Infine, si deve precisare che, ai sensi dell’articolo 1 Legge 28 maggio 2007 n. 68, lo straniero che desideri soggiornare in Italia per motivi di affari non necessita di un permesso di soggiorno.

In virtù della sopra indicata norma legislativa, infatti, non è più richiesto il permesso di soggiorno per soggiorni brevi, inferiori a tre mesi, per motivi di viste, affari turismo e studio essendo lo stesso sostituito dalla dichiarazione di soggiorno che deve essere resa dallo straniero agli agenti della polizia di frontiera al momento dell’ingresso ovvero, nel caso lo straniero abbi fatto scalo in un Paese appartenente dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, alla Questura ufficio stranieri del Comune dove soggiornerà. Nell’eventualità in cui lo straniero non ottemperasse a quanto specificato sopra sarà soggetto ad un provvedimento amministrativo di espulsione.

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