Visto ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato dalla Cina

visto per lavoro

Visto ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato dalla Cina

visto per lavoro

Il visto ingresso in italia per lavoro autonomo o subordinato consente l’ingresso in Italia, nell’ambito delle quote stabilite annualmente dal decreto-flussi, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intende esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 26 del Testo Unico 286/1998 e 39 del D.P.R. 394/1999 così come modificato dal D.P.R. 334/2004.

Il rilascio dell’ autorizzazione al lavoro è previsto per lo svolgimento di particolari prestazioni di lavoro autonomo che non rientrano nelle quote previste dal decreto flussi in base all’art 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico 286/1998. Il visto per lavoro subordinato consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un’attività lavorativa a carattere subordinato. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dal Testo Unico 286/1998 (artt. 22, 24 e 27) e dal D.P.R. 394/1999, (art. 29, 30, 31, 38 e 40) fermi restando gli adempimenti richiesti per l’esercizio di attività professionali (artt.49 e 50). E’ opportuno comunque che sia la persona interessata a rivolgersi personalmente alla Sezione Visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il luogo di residenza al fine di acquisire gli elementi necessari e di presentare la formale richiesta, mentre il datore di lavoro in Italia dovrà preventivamente richiedere il nulla osta al competente Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) attivo presso ogni Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.


VISTO PER “LAVORO AUTONOMO” (V.S.U.  O  V.N.)

Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa (industriale, artigianale. Commerciale) a carattere non subordinato, o costituire una società di capitali o di persone, o accendere a cariche societari ai sensi dell’articolo 26 del Testo Unico.

I visti di ingresso e i relativi titoli di soggiorno sono rilasciati entro il limite delle quote precedentemente fissate dal Governo. Inoltre tale autorizzazione viene rilasciata a condizione che l’attività da svolgere non sia riservata dalla legge ai cittadini italiani.

Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b). c) e d) del D.Lgs n. 286/1998, è richiesta l’autorizzazione al lavoro.

In ogni caso, la Rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l’avvenuto rilascio del visto alla Direzione provinciale del Lavoro, servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dall’articolo 26 del Testo Unico n. 286/1998, e dall’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (norma riscritta dal DPR n. 334/2004).

Il richiedente deve quindi dimostrare:

1. di disporre di adeguate risorse finanziarie per l’esercizio dell’attività che desidera intraprendere in Italia;

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per svolgere determinati lavori (iscrizioni ad albi o registri professionali);

3. che non ci siano motivi ostativi al rilascio delle eventuali licenze o autorizzazioni previste per l’esercizio dell’attività.

Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiendono l’accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o il diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4 del Testo Unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per la concessione del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto.

Una volta richiesta la dichiarazione il cittadino extracomunitario, anche per le attività per le quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzaatorio, è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente in relazione al luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.

La dichiarazione e l’attestazione di cui sopra sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

La dichiarazione di cui si è detto, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio. Nonché l’attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 dell’articolo 39 del Regolamento attuativo del T.U., devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla Questura territorialmente competente, la quale provvederà all’apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell’ingresso.

Il nullaosta provvisorio e posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 39 del medesimo Regolamento entro 20 giorni dalla data di consegna della stessa, dopo aver verificato che non sussistano, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno ne territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all’interessato o al suo procuratore

Per le attività autonome di consulenza o con contratto di collaborazione, per le quali non è disposta alcuna iscrizione nel registro delle impresse, e che non richiedono licenze o autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri professionali – sicchè non è identificabile l’autorità amministrativa competente alla concessione della dichiarazione e dell’attestazione – occorre che i cittadini straniero presentino la seguente documentazione:

  1. idoneo contratto di collaborazione corredato da un certificato di iscrizione al registro delle imprese dell’azienda committente;
  2. copia di una dichiarazione rilasciata dal committente alla Direzione provinciale del lavoro, nella quale venga specificato che nel contratto di collaborazione stipulato non verrà instaurato alcun rapporto subordinato;
  3. dichiarazione del committente con la quale si assicura di corrispondere al collaboratore a progetto un importo superiore al livello minimo disposto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  4. copia dell’ultimo bilancio depositario presso il registro delle imprese (nel caso di società di capitali) o nell’ultima dichiarazione dei redditi (per le società di persona o impresa individuale), da cui risultino adeguate risorse per il pagamento del corrispettivo compenso al collaboratore straniero.

In tutti i casi sopra elencati, il cittadino straniero deve, altresì, dimostrate di disporre di un alloggio idoneo.

La dichiarazione, l’attestazione ed il nullaosta devono essere presentati dallo straniero alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro tre mesi dalla data rispettivo rilascio. Mentre il visto viene rilasciato entro 120 giorni dalla richiesta (art. 26, comma 7 del Testo Unico, in contrasto con l’art. 39, comma 7 del Regolamento attuativo che stabilisce 30 giorni). L’Ambasciata provvederà entro tale termine a verificare:

  1. la disponibilità di risorse corrispondenti a quelle indicate nell’eventuale attestazione;

la disponibilità di un reddito non inferiore a quello al di sotto del quale è prevista l’esenzione del ticket (8.500 euro per anno, da Circolare MAE 27/04/2010), o della dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del legale rappresentante della cooperativa dalla quale risulti un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitari. La disponibilità di reddito può essere comprovata anche tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria (Fideiussione e Assicurazione medica utile al visto per stranieri )

  1. l’idonea sistemazione abitativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisito a di locazione, o dichiarazione sottoscritta dal cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che certifichi di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un’abitazione idonea).

La rappresentanza diplomatico-consolare verifica la documentazione presentata e, in caso positivo, rilascia al cittadino extracomunitario anche la certificazione del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (salvo il caso di conversione da permesso di soggiorno per studio o formazione, per il quale la competenza è dello Sportello Unico). Dando comunicazione del rilascio del visto al Ministero dell’Interno, all’INPS e all’INAIL.

Il visto deve essere utilizzato entro 180 giorni dal rilascio.

Oltre a quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento attuativo, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studi o di formazione professionale, può richiedere la conversione permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine. Lo Sportello Unico. Su richiesta dell’interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d’ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell’articolo 3, comma 4 del Testo Unico, rilascia la certificazione di cui all’articolo 6, comma 1 del Testo Unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1 e 2. lo Sportello Unico provvede a far sottoscrivere all’interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono contestualmente inoltrati alla Questura competente tramite procedura telematica. Si applicano, inoltre, le disposizione di cui all’articolo 11, comma 2-bis del regolamento attuativo.

Ai fini dell’accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 26 del Testo Unico n. 286/1998, è stabilito quanto segue:

  1. in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, mediante l’esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione dell’interessato un alloggio idoneo;
  2. il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3 dell‘articolo 26 del Testo Unico è soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle suddette dichiarazioni.

Per ciò concerne l’attività lavorativa ne settore dello sport è necessario fare riferimento all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, il cui testo è stato riformulato dal DPR n. 334/2004.

Per gli sportivi stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p). e comma5-bis del Testo Unico, il nullaosta al lavoro sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, apposta sulla richiesta della società destinatari delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della Legge 23 marzo 1981, n. 91. la dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d’assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello Unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fine della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il  permesso di soggiorno possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell’ambito della medesima federazione.

Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui all’articolo 40, comma 16, sono considerati al di fuori della quote stabilite con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4 del Testo Unico. Al fine dell’applicazione dell’articolo 27, comma 5-bis del Testo Unico, le quote d’ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o e per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell’ambito delle quote fissate dall’articolo 27, comma 5-bis del Testo Unico.

Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.

LAVORO AUTONOMO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo e regolamentato dall’articolo 40 del Regolamento attuativo.
Per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o) del Testo Unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, e rilasciato dalla Direzione generale per l’impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall’Ufficio speciale per il collacamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e comunicato, anche per via telematica, allo Sportello Unico della provincia ove ha sede legale l’impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

1. copia dell’atto contratuale di lavoro autonomo, con firma autentica del gestore, del tittolare della licenza di esercizio, dell’impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;

2. copia di una formale dichiarazione di responsabilita, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del Lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu del contratto stipulato non verra instaurato alvun rapporto di lavoro subordinato;

3. idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorita consolare italiana che attesti la legittimazione dell’organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola puo essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa;

4. nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso della Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 4 dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di lavoro;

5. disponibilita di un’idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l’esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle mediseme norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idonea.

Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tournee dei lavoratori in questione, sara sufficiente l’esibizione di copia dell’atto contrattuale o di comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto.

I visti d’ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4 del D.Lgs n. 286/1998.

I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell’impossibilita di svolgere la loro attivita per un comittente diverso da quello per il quale il visto e stato rilasciato e dell’impossibilita di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

VISTO PER “LAVORO SUBORDINATO” (V.S.U.  O  V.N.)

Il visto per lavoro subordinato consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un’attivita lavorativa a carattere subordinato.

E’ rilasciato dalle Autorità diplomatico-consolari subordinatamente al prossesso del nulla osta al lavoro rilasciato dalla Sportello Unico per l’immigrazione con competenza territoriale nella circoscrizione in cui lo straniero intende essere impiegato.

Infatti, ai sensi della’articolo 22, commi 5 e 6 del T.U., lo Sportello Unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta inoltrata secondo le formalita di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi, rilascia, sentito il Questore, il nulaa osta nel rispetto dei limiti numerici determinati dai decreti sui flusii migratori, ed a richiesta del datore di lavoro trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli Uffici consolari, ove possibile in via telematica.

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Sotto l’egida della precedente legislazione, introdotta con la c.d. Legge Martelli, l’Ufficio Provinciale del Lavoro rilaciava, previo nulla osta del Questore, l’autorizzazione al lavoro. Siccome si trattava di atto discrezionale, non sono mancate direttive, inviate dal Ministero del Lavoro agli Uffici provinciali, volte e restringere il numero di autorizzazioni. Una direttiva del 1992 ha praticamente bloccato il rilascio di nuove autorizzazioni, prescrivendo che l’autorizzazione al lavoro dovesse essere concessa solo a cittadini extracomunitari aventi qualifiche professionali piu rare o in possesso di specializzazioni, privilegiando coloro i quali potevano dimostrare il possesso di una qualifica professionale per cui fosse consentita la chiamata diretta di rifugiati in Italia, coniugati con italiani, o naturalizzati.

Sono anche stati privilegiati, mediante specifiche direttive, i cittadini Servizi e quelli della Repubblica di San Marino.

E’ stato consentito il rilascio di autorizzazione anche:

1. agli insegnanti in scuole straniere con sede in Italia e scuole italiane private;

2. ad extracomunitari che dovevano svolgere compiti di alta qualificazione o funzioni dirigenziali;

3. a lavoratori di imprese ed enti con sede all’estero e filiali in Italia;

4. a lavoratori assunti da enti pubblici italiani;

5. a capi scalo presso le compagnie aeree estere operanti in Italia o personale delle agenzie maritime.

Tornando alla disciplina attuale, secondo l’articolo 22, comma 6 del T.U., gli Uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli articolo 22, 24 e 27del Testo Unico e dagli articolo 29, 30, 31, 38 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del Regolamento stesso per l’esercizio di attivita professionali che verranno ampiamente spiegati nel prossimo capitolo.

Le procedura prevede che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante debba inoltrare in via telematica l’istanza, redatta sull’apposito modello predisposto sul sito del Ministero dell’Interno, volta ad ottenere l’autorizzazione al lavoro (nulla osta), allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di provincia dove ha la sede l’azienda o e domicilliato il datore di lavoro, dopo l’uscita del Decreto Flussi e secondo le modalita stabilite dalla successiva circolare esplicativa.

Va precisato che vi sono due tipi di Decreto Flussi:

1. quello stagionale (per le sole categorie di turismo e agricoltura) che permette un ingresso a tempo indeterminato senza la possibilita di rinnovare il titolo di soggiorno alla scadenza;

2. quello per lavoro subordinato di altro tipo (domestico, industria, commercio, eccetera), che invece da diritto ad un permesso di durata almeno annuale, rinnovabile se sussistono ancora i presupposti di lavoro subordinato o altri elementi che permettono al richiedente di rimanere in Italia.

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto “decreto flussi”.
I visti di ingresso per motivi di lavoro sono pertanto rilasciati entro i limiti di questo contigente numerico dopo il rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del territorio dove il lavoratore sara domiciliato o dove ha luogo la sede di lavoro.

Quindi, il datore di lavoro, italiano o straniero regolamente soggiornante, che intende assumere un lavoratore residente all’estero deve inoltrare, mediante la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), una richiesta nominativa di assunzione redatta sull’apposito modello predisposto dal sistema telematico. La trasmissione della domanda deve avvenire nei tempi previsti dal decreto e dalla successiva circolare esplicativa, ossia a partire dalla dara e dall’ora indicati sul decreto ed entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Il datore di lavoro deve certificare di essere di un reddito minimo al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Nei caso di assunzione di lavoratore domestico, il reddito minimo del datore di lavoro puo derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi.  Viceversa, se la richiesta concerne l’assunzione di un assistente familiare/domiciliare (“badante”) occore indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficierà dell’assistenza. Nel caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap attestabili, non e previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro. Inoltre, il datore di lavoro deve specificare l’essistenza di un’idonea sistemazione alloggiativa da destinare al lavoratore straniero. Altresi, compilera una proposta di contratto di soggiorno contenente, tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontamento.

Altresi, nella richiesta telematica dovranno essere inseriti gli estermi della marca da bollo da 14,62 euro (il numero di serie e la data di rilascio) che il datore di lavoro dovra poi consegnare in originale allo Sportello Unico.

Tutta la documentazione attestante i requisiti inseriti nella procedura informatica dovra poi essere consegnata allo Sportello Unico al momento della convocazione e della stipula del contratto di soggiorno (nell’ipotesi in cui la richiesta nominativa sia entrata in quota).

Va ricordato che le quote disponibili sono molto inferiori rispetto le richieste di assunzione trasmesse dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo; per quesra ragione e opportuno inviare la domanda nei minuti o meglio nei secondi immediatamente successivi all’ora d’inizio indicata nel Decreto Legge.

Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge; la Direzione Provinciale del Lavoro, la quale verifica la legittimita delle condizioni contrattuali contenute nella domanda, e la Questura competente per territorio che accerta eventuali irregolarita del soggiorno del lavoratore residente all’estero (espulsioni o segnalazioni all’interno del Sistema Informatico Schengen) o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.

Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro una documentazione integrativa qualora ritenga non chiara o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.

Al termine dell’istruttoria (che in base al Testo Unico dovrebbe concludersi entro 40 giorni, ma nella prassi i tempi di attessa sono molto piu lunghi, anche oltre un anno) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed informa la Rappresentanza italiana del Paese di residenza del lavoratore.

Dopodichè il datore di lavoro – previo accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge da parte dello Sportello Unico, della Direzione provinciale del lavoro e della Questura competenti per territorio – viene convocato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione della proposta del contratto di soggiorno e il ritiro del nulla osta al lavoro subordinato. Conseguentemente il datore di lavoro lo trasmettera al lavoratore residente all’estero, mentre lo Sportello Unico a sua volta lo trasmetterà telematicamente alla Rappresentanza italiana del Paese di residenza del lavoratore, il quale vi si rechera a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.

Vale la pena di precisare che il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi all Prefettura che lo ha messo.

Se il lavoratore per cui è richiesta l’assunzione e irregolarmente presente sul territorio italiano (non e previsto dalla legge, ma accade frequentemente, per cui la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria da meccanismo di regolarizzazione), egli dovra rientrare nel suo Paese di provenienza a ritirare il visto di ingresso di lavoro.

Nell’articolo 27, comma 1, lettera i) del Testo Unico è prevista la possibilita che vengano impiegati in Italia gruppi di lavoratori dipendenti di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro, da richiedersi a cura dell’appaltante, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il strettamente necessario alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative nel settore interessato.

L’impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche il versamento dei contributi prevedenzia ed assistenziali.

Per gli stranieri dipendenti da societa estere, destinati all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all’articolo 17 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto e rilasciato dietro formale e documentata richiesta delle società stesse.

Per i maritimi stranieri destinati all’imbarco su navi di bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di cui alla Legge 27 febbraio 1998 n. 30, il visto e rilasciato dietro richiesta dell’armatore o suo agente delegato, corredata dall’iscrizione della nave nel registro internazionale e dalla relativa tabella d’armamento. La validita del visto sara corrispondente alla durata prevista dell’imbarca, che risultera dal contratto di arruolamento, se gia perfezionato, o da una dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potra essere attivata in anticipo, anche via telefax,ed il visto potra essere rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo interessato.

Per ciò che riguarda i marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi di bandiera straniera presso porti italiano e previsto il rilascio di visto di transito.

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