Archivio annuale 11 Ottobre 2013

area schengen

Quali paesi che fanno parte dell’area Schengen

I paesi che fanno parte dell’area Schengen, comprende circa 26 paesi europei che hanno deciso di rimuovere tutti i controlli alle frontiere interne, il che significa che i viaggiatori possono muoversi liberamente all’interno dell’area senza dover mostrare i loro passaporti.

Questa zona prende il nome dalla città di Schengen in Lussemburgo, dove è stato firmato l’accordo originale per creare una zona turistica europea senza frontiere.

I paesi che fanno parte dell’area Schengen però hanno controlli rigorosi alle frontiere per i viaggiatori che attraversano le frontiere esterne della zona di viaggio singolo.

Quali sono l’elenco delle nazioni che fanno parte di Schengen?

I 26 paesi che fanno parte dell’area Schengen sono costituiti da 22 fuori i 27 paesi dell’UE, nonché quattro paesi extra-UE.

Lista delle nazioni che appartengono alla zona Schengen:

Austria
Belgio
Czech Rep.
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera

Allo Spazio Schengen aderiscono 22 Stati su 28 dell’Unione europea; gli Stati membri che hanno deciso di non aderire allo Spazio Schengen sono il Regno Unito e l’Irlanda, in base a una clausola di opt-out, mentre quattro altri paesi (Cipro, Croazia, Romania e Bulgaria) hanno sottoscritto la Convenzione di Schengen ma per essi non è al momento ancora in vigore, poiché non hanno ancora attuato tutti gli accorgimenti tecnici previsti nella pratica; in via provvisoria, mantengono tuttora i controlli alla frontiera delle persone.

Gli stati terzi che partecipano a Schengen sono Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, che hanno firmato la Convenzione di Schengen; a questi si aggiungono infine il Principato di Monaco che fa parte dell’Area Schengen tramite la Francia e altri due (San Marino e Vaticano) che fanno parte di Schengen di fatto in concomitanza con l’entrata in vigore della Convenzione di Schengen in Italia: con essi il numero degli Stati componenti l’area Schengen sale de facto a 29.

Per ulteriori informazioni per la tipologia di visto per l’Italia puoi approfondire da questo link: https://vistoturistico.eu/vistoincoming

visto Schengen

Visto per l’Italia di breve o lunga durata

La differenza visto per l’Italia di breve o lunga durata si può riconoscere dai simboli scritti nel visto esempio quando c’e’ scritto di tipo C dove è un visto rilasciato da uno dei paesi membri dello Spazio Schengen ed è valido per un soggiorno di breve durata fino a 90 giorni utilizzabili entro un periodo di 6 mesi multi entrata, nei paesi che fanno parte dell’area Schengen.

I visti per l’Italia di breve durata possono essere emessi dall’ambasciata italiana sia sotto forma di visto singola entrata (si entra solo una sola volta in base ai numeri di giorni concessi al richiedente del visto) che visto multi entrata significa che in base al numero di giorni concessi può il viaggiatore entrare ed uscire tante volte fino all’esaurimento dei giorni.

Il visto per l’Italia di lunga durata categoria D viene rilasciato fino ad un anno specie per quelle tipologie di visto come per esempio studio presso università italiane dove lo straniero dimostra che ha bisogna di una permanenza maggiore giustificata dal corso di studio.

Con il visto per l’Italia di lunga durata tipo D dopo 8 giorni dall’entrata in Italia bisogna chiedere il permesso di soggiorno in questura.

Per entrambi i visti di ingresso sia visto per l’Italia di breve o lunga durata sopraelencati, al richiedente è richiesto obbligatoriamente di dimostrare all’ufficio visti dell’ambasciata italiana:

  1. la finalità del viaggio (turismo esempio serve la prenotazione alberghiera);
  2. i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno (estratto conto o fideiussione bancaria);
  3. assicurazione viaggio (assicurazione che copre spese mediche e rimpatrio spese salma);
  4. le condizioni di alloggio (hotel, residence o lettera di invito se vado a casa di parenti).
  5. i mezzi di trasporto e di ritorno (biglietto aereo di andata e ritorno);

Per approfondimenti sui visti per l’Italia potete cliccare su questo link:

https://vistoturistico.eu/vistoincoming .

visto per lavoro

Visto ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato dalla Cina

visto per lavoro

Il visto ingresso in italia per lavoro autonomo o subordinato consente l’ingresso in Italia, nell’ambito delle quote stabilite annualmente dal decreto-flussi, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intende esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 26 del Testo Unico 286/1998 e 39 del D.P.R. 394/1999 così come modificato dal D.P.R. 334/2004.

Il rilascio dell’ autorizzazione al lavoro è previsto per lo svolgimento di particolari prestazioni di lavoro autonomo che non rientrano nelle quote previste dal decreto flussi in base all’art 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico 286/1998. Il visto per lavoro subordinato consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un’attività lavorativa a carattere subordinato. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dal Testo Unico 286/1998 (artt. 22, 24 e 27) e dal D.P.R. 394/1999, (art. 29, 30, 31, 38 e 40) fermi restando gli adempimenti richiesti per l’esercizio di attività professionali (artt.49 e 50). E’ opportuno comunque che sia la persona interessata a rivolgersi personalmente alla Sezione Visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il luogo di residenza al fine di acquisire gli elementi necessari e di presentare la formale richiesta, mentre il datore di lavoro in Italia dovrà preventivamente richiedere il nulla osta al competente Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) attivo presso ogni Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.


VISTO PER “LAVORO AUTONOMO” (V.S.U.  O  V.N.)

Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa (industriale, artigianale. Commerciale) a carattere non subordinato, o costituire una società di capitali o di persone, o accendere a cariche societari ai sensi dell’articolo 26 del Testo Unico.

I visti di ingresso e i relativi titoli di soggiorno sono rilasciati entro il limite delle quote precedentemente fissate dal Governo. Inoltre tale autorizzazione viene rilasciata a condizione che l’attività da svolgere non sia riservata dalla legge ai cittadini italiani.

Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b). c) e d) del D.Lgs n. 286/1998, è richiesta l’autorizzazione al lavoro.

In ogni caso, la Rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l’avvenuto rilascio del visto alla Direzione provinciale del Lavoro, servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dall’articolo 26 del Testo Unico n. 286/1998, e dall’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (norma riscritta dal DPR n. 334/2004).

Il richiedente deve quindi dimostrare:

1. di disporre di adeguate risorse finanziarie per l’esercizio dell’attività che desidera intraprendere in Italia;

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per svolgere determinati lavori (iscrizioni ad albi o registri professionali);

3. che non ci siano motivi ostativi al rilascio delle eventuali licenze o autorizzazioni previste per l’esercizio dell’attività.

Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiendono l’accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o il diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4 del Testo Unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per la concessione del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto.

Una volta richiesta la dichiarazione il cittadino extracomunitario, anche per le attività per le quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzaatorio, è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente in relazione al luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.

La dichiarazione e l’attestazione di cui sopra sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

La dichiarazione di cui si è detto, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio. Nonché l’attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 dell’articolo 39 del Regolamento attuativo del T.U., devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla Questura territorialmente competente, la quale provvederà all’apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell’ingresso.

Il nullaosta provvisorio e posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 39 del medesimo Regolamento entro 20 giorni dalla data di consegna della stessa, dopo aver verificato che non sussistano, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno ne territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all’interessato o al suo procuratore

Per le attività autonome di consulenza o con contratto di collaborazione, per le quali non è disposta alcuna iscrizione nel registro delle impresse, e che non richiedono licenze o autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri professionali – sicchè non è identificabile l’autorità amministrativa competente alla concessione della dichiarazione e dell’attestazione – occorre che i cittadini straniero presentino la seguente documentazione:

  1. idoneo contratto di collaborazione corredato da un certificato di iscrizione al registro delle imprese dell’azienda committente;
  2. copia di una dichiarazione rilasciata dal committente alla Direzione provinciale del lavoro, nella quale venga specificato che nel contratto di collaborazione stipulato non verrà instaurato alcun rapporto subordinato;
  3. dichiarazione del committente con la quale si assicura di corrispondere al collaboratore a progetto un importo superiore al livello minimo disposto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  4. copia dell’ultimo bilancio depositario presso il registro delle imprese (nel caso di società di capitali) o nell’ultima dichiarazione dei redditi (per le società di persona o impresa individuale), da cui risultino adeguate risorse per il pagamento del corrispettivo compenso al collaboratore straniero.

In tutti i casi sopra elencati, il cittadino straniero deve, altresì, dimostrate di disporre di un alloggio idoneo.

La dichiarazione, l’attestazione ed il nullaosta devono essere presentati dallo straniero alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro tre mesi dalla data rispettivo rilascio. Mentre il visto viene rilasciato entro 120 giorni dalla richiesta (art. 26, comma 7 del Testo Unico, in contrasto con l’art. 39, comma 7 del Regolamento attuativo che stabilisce 30 giorni). L’Ambasciata provvederà entro tale termine a verificare:

  1. la disponibilità di risorse corrispondenti a quelle indicate nell’eventuale attestazione;

la disponibilità di un reddito non inferiore a quello al di sotto del quale è prevista l’esenzione del ticket (8.500 euro per anno, da Circolare MAE 27/04/2010), o della dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del legale rappresentante della cooperativa dalla quale risulti un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitari. La disponibilità di reddito può essere comprovata anche tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria (Fideiussione e Assicurazione medica utile al visto per stranieri )

  1. l’idonea sistemazione abitativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisito a di locazione, o dichiarazione sottoscritta dal cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che certifichi di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un’abitazione idonea).

La rappresentanza diplomatico-consolare verifica la documentazione presentata e, in caso positivo, rilascia al cittadino extracomunitario anche la certificazione del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (salvo il caso di conversione da permesso di soggiorno per studio o formazione, per il quale la competenza è dello Sportello Unico). Dando comunicazione del rilascio del visto al Ministero dell’Interno, all’INPS e all’INAIL.

Il visto deve essere utilizzato entro 180 giorni dal rilascio.

Oltre a quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento attuativo, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studi o di formazione professionale, può richiedere la conversione permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine. Lo Sportello Unico. Su richiesta dell’interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d’ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell’articolo 3, comma 4 del Testo Unico, rilascia la certificazione di cui all’articolo 6, comma 1 del Testo Unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1 e 2. lo Sportello Unico provvede a far sottoscrivere all’interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono contestualmente inoltrati alla Questura competente tramite procedura telematica. Si applicano, inoltre, le disposizione di cui all’articolo 11, comma 2-bis del regolamento attuativo.

Ai fini dell’accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 26 del Testo Unico n. 286/1998, è stabilito quanto segue:

  1. in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, mediante l’esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione dell’interessato un alloggio idoneo;
  2. il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3 dell‘articolo 26 del Testo Unico è soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle suddette dichiarazioni.

Per ciò concerne l’attività lavorativa ne settore dello sport è necessario fare riferimento all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, il cui testo è stato riformulato dal DPR n. 334/2004.

Per gli sportivi stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p). e comma5-bis del Testo Unico, il nullaosta al lavoro sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, apposta sulla richiesta della società destinatari delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della Legge 23 marzo 1981, n. 91. la dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d’assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello Unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fine della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il  permesso di soggiorno possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell’ambito della medesima federazione.

Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui all’articolo 40, comma 16, sono considerati al di fuori della quote stabilite con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4 del Testo Unico. Al fine dell’applicazione dell’articolo 27, comma 5-bis del Testo Unico, le quote d’ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o e per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell’ambito delle quote fissate dall’articolo 27, comma 5-bis del Testo Unico.

Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.

LAVORO AUTONOMO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo e regolamentato dall’articolo 40 del Regolamento attuativo.
Per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o) del Testo Unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, e rilasciato dalla Direzione generale per l’impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall’Ufficio speciale per il collacamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e comunicato, anche per via telematica, allo Sportello Unico della provincia ove ha sede legale l’impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

1. copia dell’atto contratuale di lavoro autonomo, con firma autentica del gestore, del tittolare della licenza di esercizio, dell’impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;

2. copia di una formale dichiarazione di responsabilita, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del Lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu del contratto stipulato non verra instaurato alvun rapporto di lavoro subordinato;

3. idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorita consolare italiana che attesti la legittimazione dell’organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola puo essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa;

4. nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso della Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 4 dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di lavoro;

5. disponibilita di un’idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l’esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle mediseme norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idonea.

Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tournee dei lavoratori in questione, sara sufficiente l’esibizione di copia dell’atto contrattuale o di comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto.

I visti d’ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4 del D.Lgs n. 286/1998.

I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell’impossibilita di svolgere la loro attivita per un comittente diverso da quello per il quale il visto e stato rilasciato e dell’impossibilita di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

VISTO PER “LAVORO SUBORDINATO” (V.S.U.  O  V.N.)

Il visto per lavoro subordinato consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un’attivita lavorativa a carattere subordinato.

E’ rilasciato dalle Autorità diplomatico-consolari subordinatamente al prossesso del nulla osta al lavoro rilasciato dalla Sportello Unico per l’immigrazione con competenza territoriale nella circoscrizione in cui lo straniero intende essere impiegato.

Infatti, ai sensi della’articolo 22, commi 5 e 6 del T.U., lo Sportello Unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta inoltrata secondo le formalita di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi, rilascia, sentito il Questore, il nulaa osta nel rispetto dei limiti numerici determinati dai decreti sui flusii migratori, ed a richiesta del datore di lavoro trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli Uffici consolari, ove possibile in via telematica.

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Sotto l’egida della precedente legislazione, introdotta con la c.d. Legge Martelli, l’Ufficio Provinciale del Lavoro rilaciava, previo nulla osta del Questore, l’autorizzazione al lavoro. Siccome si trattava di atto discrezionale, non sono mancate direttive, inviate dal Ministero del Lavoro agli Uffici provinciali, volte e restringere il numero di autorizzazioni. Una direttiva del 1992 ha praticamente bloccato il rilascio di nuove autorizzazioni, prescrivendo che l’autorizzazione al lavoro dovesse essere concessa solo a cittadini extracomunitari aventi qualifiche professionali piu rare o in possesso di specializzazioni, privilegiando coloro i quali potevano dimostrare il possesso di una qualifica professionale per cui fosse consentita la chiamata diretta di rifugiati in Italia, coniugati con italiani, o naturalizzati.

Sono anche stati privilegiati, mediante specifiche direttive, i cittadini Servizi e quelli della Repubblica di San Marino.

E’ stato consentito il rilascio di autorizzazione anche:

1. agli insegnanti in scuole straniere con sede in Italia e scuole italiane private;

2. ad extracomunitari che dovevano svolgere compiti di alta qualificazione o funzioni dirigenziali;

3. a lavoratori di imprese ed enti con sede all’estero e filiali in Italia;

4. a lavoratori assunti da enti pubblici italiani;

5. a capi scalo presso le compagnie aeree estere operanti in Italia o personale delle agenzie maritime.

Tornando alla disciplina attuale, secondo l’articolo 22, comma 6 del T.U., gli Uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli articolo 22, 24 e 27del Testo Unico e dagli articolo 29, 30, 31, 38 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del Regolamento stesso per l’esercizio di attivita professionali che verranno ampiamente spiegati nel prossimo capitolo.

Le procedura prevede che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante debba inoltrare in via telematica l’istanza, redatta sull’apposito modello predisposto sul sito del Ministero dell’Interno, volta ad ottenere l’autorizzazione al lavoro (nulla osta), allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di provincia dove ha la sede l’azienda o e domicilliato il datore di lavoro, dopo l’uscita del Decreto Flussi e secondo le modalita stabilite dalla successiva circolare esplicativa.

Va precisato che vi sono due tipi di Decreto Flussi:

1. quello stagionale (per le sole categorie di turismo e agricoltura) che permette un ingresso a tempo indeterminato senza la possibilita di rinnovare il titolo di soggiorno alla scadenza;

2. quello per lavoro subordinato di altro tipo (domestico, industria, commercio, eccetera), che invece da diritto ad un permesso di durata almeno annuale, rinnovabile se sussistono ancora i presupposti di lavoro subordinato o altri elementi che permettono al richiedente di rimanere in Italia.

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto “decreto flussi”.
I visti di ingresso per motivi di lavoro sono pertanto rilasciati entro i limiti di questo contigente numerico dopo il rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del territorio dove il lavoratore sara domiciliato o dove ha luogo la sede di lavoro.

Quindi, il datore di lavoro, italiano o straniero regolamente soggiornante, che intende assumere un lavoratore residente all’estero deve inoltrare, mediante la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), una richiesta nominativa di assunzione redatta sull’apposito modello predisposto dal sistema telematico. La trasmissione della domanda deve avvenire nei tempi previsti dal decreto e dalla successiva circolare esplicativa, ossia a partire dalla dara e dall’ora indicati sul decreto ed entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Il datore di lavoro deve certificare di essere di un reddito minimo al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Nei caso di assunzione di lavoratore domestico, il reddito minimo del datore di lavoro puo derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi.  Viceversa, se la richiesta concerne l’assunzione di un assistente familiare/domiciliare (“badante”) occore indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficierà dell’assistenza. Nel caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap attestabili, non e previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro. Inoltre, il datore di lavoro deve specificare l’essistenza di un’idonea sistemazione alloggiativa da destinare al lavoratore straniero. Altresi, compilera una proposta di contratto di soggiorno contenente, tutti gli elementi essenziali dell’accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro) e l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di provvedimento di allontamento.

Altresi, nella richiesta telematica dovranno essere inseriti gli estermi della marca da bollo da 14,62 euro (il numero di serie e la data di rilascio) che il datore di lavoro dovra poi consegnare in originale allo Sportello Unico.

Tutta la documentazione attestante i requisiti inseriti nella procedura informatica dovra poi essere consegnata allo Sportello Unico al momento della convocazione e della stipula del contratto di soggiorno (nell’ipotesi in cui la richiesta nominativa sia entrata in quota).

Va ricordato che le quote disponibili sono molto inferiori rispetto le richieste di assunzione trasmesse dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo; per quesra ragione e opportuno inviare la domanda nei minuti o meglio nei secondi immediatamente successivi all’ora d’inizio indicata nel Decreto Legge.

Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge; la Direzione Provinciale del Lavoro, la quale verifica la legittimita delle condizioni contrattuali contenute nella domanda, e la Questura competente per territorio che accerta eventuali irregolarita del soggiorno del lavoratore residente all’estero (espulsioni o segnalazioni all’interno del Sistema Informatico Schengen) o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.

Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro una documentazione integrativa qualora ritenga non chiara o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.

Al termine dell’istruttoria (che in base al Testo Unico dovrebbe concludersi entro 40 giorni, ma nella prassi i tempi di attessa sono molto piu lunghi, anche oltre un anno) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed informa la Rappresentanza italiana del Paese di residenza del lavoratore.

Dopodichè il datore di lavoro – previo accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge da parte dello Sportello Unico, della Direzione provinciale del lavoro e della Questura competenti per territorio – viene convocato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione della proposta del contratto di soggiorno e il ritiro del nulla osta al lavoro subordinato. Conseguentemente il datore di lavoro lo trasmettera al lavoratore residente all’estero, mentre lo Sportello Unico a sua volta lo trasmetterà telematicamente alla Rappresentanza italiana del Paese di residenza del lavoratore, il quale vi si rechera a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.

Vale la pena di precisare che il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi all Prefettura che lo ha messo.

Se il lavoratore per cui è richiesta l’assunzione e irregolarmente presente sul territorio italiano (non e previsto dalla legge, ma accade frequentemente, per cui la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria da meccanismo di regolarizzazione), egli dovra rientrare nel suo Paese di provenienza a ritirare il visto di ingresso di lavoro.

Nell’articolo 27, comma 1, lettera i) del Testo Unico è prevista la possibilita che vengano impiegati in Italia gruppi di lavoratori dipendenti di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro, da richiedersi a cura dell’appaltante, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il strettamente necessario alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative nel settore interessato.

L’impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche il versamento dei contributi prevedenzia ed assistenziali.

Per gli stranieri dipendenti da societa estere, destinati all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all’articolo 17 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto e rilasciato dietro formale e documentata richiesta delle società stesse.

Per i maritimi stranieri destinati all’imbarco su navi di bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di cui alla Legge 27 febbraio 1998 n. 30, il visto e rilasciato dietro richiesta dell’armatore o suo agente delegato, corredata dall’iscrizione della nave nel registro internazionale e dalla relativa tabella d’armamento. La validita del visto sara corrispondente alla durata prevista dell’imbarca, che risultera dal contratto di arruolamento, se gia perfezionato, o da una dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potra essere attivata in anticipo, anche via telefax,ed il visto potra essere rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo interessato.

Per ciò che riguarda i marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi di bandiera straniera presso porti italiano e previsto il rilascio di visto di transito.

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visto per affari

Documenti necessari per richiedere un Visto per l’Italia per affari dalla Cina

visto per affariIl visto per affari per l’italia consente l’ingresso in Italia o nello spazio Schengen, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intende viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

1. documentazione comprovante l’effettiva condizione di “operatore economico-commerciale” del richiedente;

2. documentate garanzie circa l’esistenza e l’effettiva attività svolta dagli eventuali operatori italiani del settore che richiedono il rilascio del visto in favore del cittadino straniero (certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, certificato di visura camerale);

3. adeguati e documentati mezzi economici di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla “Tabella A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000;

4. disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte della Ditta italiana, ecc….);

5. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio;

6. È opportuno comunque che l’interessato si rivolga personalmente alla Sezione Visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il luogo di residenza per presentare la richiesta del visto;

Documenti richiesti per AFFARI fotomodella/o, indossatrice/ore 1. formulario per la domanda del visto d’ingresso;

2. fotografia recente in formato tessera;

3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;

5. lettera di invito dell’agenzia di moda;
6. dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000;

7. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio;
Documenti richiesti per GARA SPORTIVA invito ufficiale del CONI o della Federazione Sportiva italiana competente o dell’Ente organizzatore 1. formulario per la domanda del visto d’ingresso;

2. fotografia recente in formato tessera;

3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;

5. invito del C.O.N.I. o della Federazione Sportiva italiana competente o dell’Ente organizzatore che attesti la partecipazione dell’interessato all’evento e richieda il rilascio del relativo visto;

6. dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio: prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità;

7. dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000;

8. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio;


VISTO PER “AFFARI” (V.S.U.)

Si tratta di un “visto Schengen uniforme” valido ai fini dell’ingresso in tutti i Paesi aderenti all’area di libera circolazione per soggiorni di breve durata (non superiori a 90 giorni nell’arco del semestre). Il visto per affari consente l’ingresso in Italia allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquisitati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale. Permette l’accesso alle persone che lavorano nel campo della moda
( fotomodelle/i e indossatrici/tori ), ai componenti di troupe televisive, radiofoniche o cinematografiche, nonchè a coloro che  lavorando nei settori di trasporto e per esigenze di lavoro devono viaggiare e spostarsi da un paese all’altro (autotrasportatori, equipaggio di aereo eccetera).

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

1. la condizione di “operatore economico – commerciale” del richiedente;
2. la finalità economico – commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;
3. l’esistenza e l’effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell’operatore straniero. In particolare nella prassi amministrativa il Ministero degli Affari Esteri e esige documentante garanzie circa l’esistenza e l’effettiva attività svolta degli eventuali operatori italiani del settore che richiedono il rilascio del visto in favore del cittadino straniero (vale a dire certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, certificato di visura camerale);
4. adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all’importo stabilità dal Ministero dell’Interno con la direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del T.U. n. 286/1998. tali importi, in base agli artt. 3 e 6 della direttiva del Ministero dell’Interno 1.03.200 sono di importo uguale a quello stabilità per il rilascio del visto per turismo (basta stipulare una polizza fidejussoria per ingresso stranieri.

Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

Nella prassi amministrativa il Ministero degli Affari Esteri dispone che il richiedente dimostri, per il rilascio di tale autorizzazione, oltre i requisiti generali sopra indicati, ulteriori presupposti, vale a dire:

1. il programma del soggiorno, con indicati i contatti “d’affari” previsti e i recapiti in Italia, o lettera d’invito dell’impresa italiana, la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione redatta dall’impresa di accollarsi le spese di alloggio, eccetera);

2. l’assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.

3. Fideiussione per stranieri che arrivano in Italia a garanzia dei mezzi di sostentamento.

Nel caso di visto richiesto da persone che lavorano nel settore della moda presupposto specifico è la lettera d’invito redatta dall’agenzia di moda la quale deve indicare il tipo di incarico assegnato alla persona, il tipo di collaborazione instaurato tra le imprese in atto, il luogo in cui alloggerà lo straniero e il soggetto che si accollerà le spese di viaggio e di alloggio.

Allo scopo di facilitare e rendere più celere il rilascio di codesti visti ogni Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, a seguito di accordi bilaterali tra l’Italia e il Paese, ha concluso delle intese con le locali camere di commercio o istituti commerciali notori, semplificando così gli adempimenti connessi alla concessione di tale autorizzazione, anche in forma di visto per più ingressi .

Il Regolamento CE n. 532/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dispone un elenco delle attestazioni / ricevute / giustificativi che le guardie di frontiera possono domandare ai cittadini non appartenenti allo Spazio Schengen al fine di appurare che sia stata rispettata la finalità del viaggio (richiedendo l’invito sottoscritto da un’impresa o da un’autorità a partecipare a incontri, conferenze, i documenti attestanti i rapporti d’affari o professionali, il biglietto d’ingresso nel caso di partecipazione a fiere o congressi, il soggiorno per affari , l’eventuale fideiussione per l’ingresso in Italia ).

Infine, si deve precisare che, ai sensi dell’articolo 1 Legge 28 maggio 2007 n. 68, lo straniero che desideri soggiornare in Italia per motivi di affari non necessita di un permesso di soggiorno.

In virtù della sopra indicata norma legislativa, infatti, non è più richiesto il permesso di soggiorno per soggiorni brevi, inferiori a tre mesi, per motivi di viste, affari turismo e studio essendo lo stesso sostituito dalla dichiarazione di soggiorno che deve essere resa dallo straniero agli agenti della polizia di frontiera al momento dell’ingresso ovvero, nel caso lo straniero abbi fatto scalo in un Paese appartenente dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, alla Questura ufficio stranieri del Comune dove soggiornerà. Nell’eventualità in cui lo straniero non ottemperasse a quanto specificato sopra sarà soggetto ad un provvedimento amministrativo di espulsione.

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visto per cure mediche

Visto per Italia dalla Cina per Cure Mediche

visto per cure mediche italiaIl Visto per cure mediche Italia consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso Istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dall’art. 40 del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004. E’ opportuno che sia la persona interessata, o chi ne fa le veci, a rivolgersi personalmente alla Sezione Visti della locale Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare al fine di acquisire gli elementi necessari e di presentare la formale richiesta.

1. formulario di richiesta di visto;

2. fotografia recente in formato tessera;

3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;

5. documentazione medico-sanitaria comprendente:
a. documentazione medica rilasciata nel Paese di residenza che attesti la effettiva infermità
b. dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) che indichi tipo di cura, data di inizio, durata e costo presumibile
c. attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta, o, in alternativa, specifica delibera regionale o ancora specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell’ambito di programmi umanitari

6. documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese sanitarie, di vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria, e per il rimpatrio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore;

7. per eventuali accompagnatori dell’infermo, assicurazione sanitaria, avente una copertura minima di € 30.000, che copra le spese necessarie per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.

VISTO PER “CURE MEDICHE” (V.S.U.  O V.N.)

Il visto per cure mediche consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

I requisiti e le condizioni per ‘ottenimento del visto sono previsti dall’articolo 36, comma 1 del Testo Unico e dall’articolo 44, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 394/1999.

Il visto viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall’articolo 36, comma 1 del Presidente della Repubblica n. 394/199, nell’ambito ei Programmi umanitari di cui all’articolo 36, comma 2 del testo Unico.

Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all’eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del testo Unico.
È obbligatorio l’accompagnatore qualora la persona che deve essere curata sia un minorenne.

I documenti necessari per ottenere tale autorizzazione sono:

1. la dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, che può essere sia pubblica sia privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Sevizio Sanitario Nazionale), la quale indichi il tipo di cura, la data di inizio, la durata e il costo presumibile dell’eventuale degenza prevista;

2. l’attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta, o, in alternativa, la specifica delibera regionale oppure la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell’ambito di programmi umanitari;

3. la documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per coprire sia le spese sanitarie che il vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria, nonché quelle per il rimpatrio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore;

4. la certificazione medica attestante la patologia del richiedente, nel rispetto delle norme sulla privacy;

5. per i minori, l’assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

La certificazione rilasciata all’estero dovrà essere debitamente tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’ambasciata italiana del Paese d’origine o, se lo stato in oggetto ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1961, dovrà essere postillata presso il Paese di appartenenza.

Inoltre, gli eventuali accompagnatori dovranno disporre di un’assicurazione sanitaria, avente una copertura minima € 30.000, che copra le spese necessarie per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio e una fideiussione assicurativa o bancaria per la garanzia dei mezzi di sostentamento (ricordarsi di stipulare una fideiussione e assicurazione medica utile al visto per cittadini stranieri ).

Vale la pena di sottolineare che, secondo la Sentenza n. 4401/2008 del TAR del Lazio, l’Ambasciata (o il Consolato) non può rifiutare il visto per cure mediche in ragione del parere negativo del proprio medico, se questi si è limitato a leggere i documenti depositati dagli istanti senza visitare il paziente.

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visto per studio

Visto di ingresso per studiare in Italia dalla Cina

studioIl visto per studio in Italia consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve (90 gg. – tipo C) o lunga durata (da 91 a 365 gg. – tipo D) allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.

Documenti richiesti per STUDIO Immatricolazione ad Università italiane

Visto da richiedere solo ad avvenuta conferma di essere stato ammesso a sostenere gli esami di ammissione, in base alle Disposizioni pubblicate dal M.I.U.R.

1. formulario per la domanda del visto d’ingresso da scaricare dall’ambasciata di appartenenza dove l’invitato arriva;

2. fotografia recente in formato tessera

3. passaporto in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento, pari a non meno di € 417,30 per ogni mese di durata dell’anno accademico. Tale disponibilità può essere comprovata mediante:

• esibizione di mezzi personali o familiari

• garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana

5. dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio.

Documenti richiesti per STUDIO Borse di studio

1. formulario per la domanda del visto d’ingresso da scaricare dall’ambasciata di appartenenza dove l’invitato arriva;

2. fotografia recente in formato tessera

3. passaporto in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. documentazione da cui risulti la titolarità di una borsa di studio concessa dal Governo Italiano, da fondazioni o istituzioni culturali di chiara fama, da organizzazioni internazionali, da Governi stranieri e da Università. Qualora l’ammontare della borsa di studio necessitasse di ulteriori integrazioni per raggiungere la richiesta entità di mezzi di sostentamento, la disponibilità economica potrà essere comprovata anche mediante dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 (cliccare qui).

5. dichiarazione del richiedente il visto circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, nonché della somma occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche con l’esibizione di un biglietto aereo di ritorno

6. copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante:

• Dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, in presenza di specifici accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente;

oppure

• polizza assicurativa straniera o sottoscritta con Enti o società italiane che non dovranno comportare limitazioni o eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente.


Documenti richiesti per STUDIO noviziato/formazione religiosa

1. formulario per la domanda del visto d’ingresso da scaricare dall’ambasciata di appartenenza dove l’invitato arriva;

2. fotografia recente in formato tessera

3. passaporto in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. Dichiarazione dell’Ente Religioso ospitante, vistata dalla locale Nunziatura Apostolica o dalle Autorità Vaticane, che indichi la durata del periodo di formazione o noviziato, le condizioni di vitto ed alloggio e la disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 (cliccare qui)

5. dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, nonché della somma occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche con l’esibizione di un biglietto aereo di ritorno

6. copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante:

• Dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, in presenza di specifici accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente;

oppure

• polizza assicurativa straniera o sottoscritta con Enti o società italiane che non dovranno comportare limitazioni o eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente


Documenti richiesti per STUDIO corsi di studio di istruzione tecnica e professionale di livello superiore a quello della scuola dell’obbligo (maggiorenni)

1. formulario per la domanda del visto d’ingresso da scaricare dall’ambasciata di appartenenza dove l’invitato arriva;

2. fotografia recente in formato tessera

3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto

4. certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso

5. documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza

6. Dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 (cliccare qui)

7. Dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, nonché della somma occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche con l’esibizione di un biglietto aereo di ritorno

8. copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante:

• Dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, in presenza di specifici accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente;

oppure

• polizza assicurativa straniera o sottoscritta con Enti o società italiane che non dovranno comportare limitazioni o eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente


VISTO PER “STUDIO” (V.S.U. O V.N.)

II visto per studio consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo terminato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensi dell’articolo 39 del Testo Unico e dell’articolo 44-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n.394/1999, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.
Il  visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che-conseguito il diploma di laurea presso un’Università italiana- deve sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio professionale (di cui all’art.47, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999).
I requisiti e le condizioni  per l’ottenimento del visto sono:

1. documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere (certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano);

2. dimostrazione di adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento (stipulare una fideiussione per motivi studio), non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del Testi Unico (per il 2011non inferiore a 5.424,90 euro annui);

3. il possesso di una polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convezioni in vigore con il suo Paese;

4. avere un’età maggiore di anni 14.

Riguardo il secondo requisito, molto spesso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rifiutano il rilascio del visto nel caso vengano semplicemente esibiti denaro contante o traveler’s cheque o carte di credito per  cui è consigliabile stipulare una polizza fideiussoria bancaria che copra tutte le spese informarsi bene che va a descrizione di ogni singola ambasciata .
Per quanto concerne le attività di studio che comportano l’esercizio di attività sanitarie, è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio professionale da parte del Ministero della Sanità.
Gli stranieri che risiedono all’estero possono iscriversi alle università italiane solo se ottengono dai Consolati italiani un visto di ingresso per studio. Per ottenere tale autorizzazione bisogna rientrare nelle quote annuali stabilite dal Ministero degli esteri insieme al altri Ministeri. In genere i posti disponibili sono superiori alle domande. Per verificare se l’università prescelta ha messo a disposizione posti per gli studenti stranieri  si dovrà consultare il sito www.miur.it

La procedura per l’iscrizione dall’estero è abbastanza complessa e per non incorrere in errori è necessario rispettare le scadenze che sono indicate nel calendario pubblicato nel sito del Miur.

Innanzitutto, gli studenti stranieri residenti all’estero devono presentare una domanda di preiscrizione al Consolato o all’Ambasciata italiana entro una data che viene stabilita ogni anno dal Ministero dell’università (di solito è entro la fine del mese di maggio). Alla domanda devono essere allegati i documenti scolastici corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana.
Successivamente il Consolato o l’Ambasciata restituirà ai richiedenti i documenti di studio originali legalizzati, salvo il caso di esonero, nonché la “dichiarazione di valore in loco”. Poi trasmetterà all’università prescelta dal  candidato la copia della documentazione allegata autenticata.
Le università preparano le liste degli ammessi a sostenere le prove di ammissione ai corsi. A questo punto lo studente straniero che è stato ammesso nelle liste può finalmente chiedere il visto di ingresso per studio.
La domanda di visto è presentata su apposito modello e deve essere corredato dalla dimostrazione della disponibilità di un reddito non inferiore (per l’anno 2011) a 417,30 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico.
Il reddito può essere dimostrato mediante l’esibizione di mezzi personali o familiari, oppure con garanzie economiche fornite da istituzione ed enti italiani di particolare notorietà o da istituzioni ed enti stranieri considerati affidabili dal Consolato italiano.
Lo studente deve provare inoltre la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio e di possedere una copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedaliera, dimostrabile mediante una dichiarazione consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, quando esista uno specifico accordo tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente, oppure mediante una polizza assicurativa straniera o italiana.
Una volta ottenuto il visto l’interessato, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, deve inoltrare alla Questura del Comune in cui dimora, a mezzo posta, la domanda per ottener il corrispondente permesso di soggiorno per studio che sarà rilasciato con scadenza 31 dicembre. Lo studente straniero sosterrà le prove di ammissione nonché le prove di italiano (solitamente si svolgono nei primi giorni di settembre). E’ esonerato da questa prova lo studente che è già in possesso di specifici titoli di frequenza di corsi italiano, come quelli  rilasciati dalla Società “Dante Alighieri”. Dopodichè  l’Università redige la graduatoria finale degli ammessi ai corsi universitari. A questo punto, chi non è stato ammesso deve ritornare al suo Paese, tranne che abbia altri titoli per soggiornare in Italia. Invece chi è stato ammesso dovrà presentare alla scadenza del primo permesso di soggiorno domanda di rinnovo, sempre tramite l’ufficio postale.

Nel caso di richiesta di visto di studio inoltrata da un minorenne si possono presentare due situazioni:

1.se il minore ha compiuto i 14 anni e intende frequentare un anno scolastico presso istituti e scuole secondarie pubbliche o private nell’ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali, i genitori potranno individuare un programma di scambio nel sito del Ministero degli affari esteri (www.esteri.it) e poi rivolgersi al Consolato italiano per richiedere il visto d’ingresso;

2.nel caso di minore di età non inferiore ai 15 anni interessato a conseguire una formazione scolastica in Italia, al di fuori dei programmi di scambio, i suoi genitori devono presentare richiesta di visto al Consolato italiano indicando la persona o l’ente che in Italia garantirà la tutela. Altresì, devono dimostrare la corrispondenza del programma scolastico da seguire e la sua coerenza con gli studi svolti nel Paese di appartenenza, ed infine devono dare prova di possedere sufficienti  risorse economiche per il mantenimento del minore in Italia.

Anche nell’ipotesi in cui la domanda di visto per studio è inoltrata da un maggiorenne, il quale vuole seguire un corso d’istruzione superiore o d’istruzione tecnica o professionale, viene verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza. Lo studente deve altresì dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti, di disporre di un alloggio idoneo, nonchè fornire prova di aver attenuto dalla scuola italiana l’iscrizione o la preiscrizione.

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visto turistico

Visto Turistico per entrare in Italia dalla Cina

visto turisticoIl visto turistico Italia consente l’ingresso in Italia o nello Spazio Schengen, ai cittadini stranieri che viaggino per motivi turistici.

I documenti richiesti per il rilascio di un visto per turismo sono:
1. formulario per la domanda del visto d’ingresso da scaricare dall’ambasciata di appartenenza dove l’invitato arriva;

2. fotografia recente in formato tessera;

3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

4. prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;

5. dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio (vouchers turistici, prenotazione alberghiera oppure dichiarazione di ospitalità da parte di un residente in Italia);

6. polizza fideiussoria che dimostra il possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000;

7. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.

(potete scaricarla online nella nostra area download oppure a questo link).

L’invitante può effettuare la lettera di invito, polizza fideiussoria e polizza sanitaria a favore dell’invitato tramite il nostro servizio per ottenere il visto turistico per l’ Italia.

VISTO PER “TURISMO” (V.S.U.)

Il visto per turismo consente l’ingresso, per breve durata (massimo 90 giorni nell’arco di sei mesi) in Italia e negli altri Paesi dello Spazio Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto, fatto salvo quanto previsto dall’Istruzione consolare comune di Schengen, parte III, punto 3, e parte V, punto 1, sono:

1. adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del Testo Unico;

2. il titolo di viaggio) di andata e ritorno (biglietto o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;

3. la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera oppure dichiarazione di ospitalità –lettera di invito).

Nel caso d’invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, dovrà essere esibita una “dichiarazione d’invito” con cui il dichiarante attesti la sua disponibilità ad offrire ospitalità in Italia al richiedente il visto.

Per i minori di età che partecipano a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal “Comitato per la tutela dei minori stranieri” (art. 33 del T.U.), sono requisiti necessari:

1.L’assenso all’espatrio da parte di chi esercita la potestà genitoriale o da parte del tutore;

2. L’autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

Le Rappresentanze diplomatico-consolare svolgono un’istruttoria molto accurata poichè, spesso, i motivi di turismo rappresentano un sotterfugio per entrare e rimanere in Italia aggirando le leggi sull’immigrazione.
L’istruttoria prevede che vengano accertati: il possesso di un valido titolo di viaggio; l’esistenza di idonee garanzie circa le fonti di sostentamento in Italia e la congruità di tali fonti rispetto alla durata del soggiorno (fideiussione bancaria emessa in italia per l’ingresso stranieri ), documentazione bancaria da cui risulti la condizione economica, denunce dei redditi, ecc.); l’avvenuta indicazione del luogo di dimora in Italia (cioè luogo di ospitalità o di prenotazione alberghiera); il possesso di biglietti di viaggio di andata e ritorno; infine la sussistenza di una polizza con copertura sanitaria minima di 30.000 euro per cure mediche e ricoveri ospedalieri e le spese di rimpatrio.

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visto per adozione

Visto d’ingresso per adozione in Italia

visto per adozioneIl visto d’ingresso per adozione in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata o a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre – adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione (articoli 32 e 39, lettera h), della Legge n. 184/1983, come modificata dall’articolo 3 della Legge n. 476/998). Il rilascio del visto è pertanto subordinato all’emanazione della prescritta autorizzazione.
L’articolo 8, comma 2 della predetta legge richiama la normativa precedente per il perfezionamento di quelle procedure di adozione avviate anteriormente all’entrata in vigore della legge o anche in un momento successivo sino alla costituzione della Commissione e alla pubblicazione dell’albo degli enti autorizzati.
In tali casi, ai fini del rilascio del visto, occorrerà verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
1.autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali;
2.dichiarazione di idoneità all’adozione, rilasciata dal Tribunale italiano dei minorenni competente per distretto do appartenenza dei genitori adottanti, ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
3.provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;
4.dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall’autorità consolare italiana competente per luogo d’emissione del provvedimento.
Ricordiamo che, con la direttiva “Amato-Bindi” del 28/02/2007, è stato abolito il permesso di soggiorno per adozione per i bambini stranieri adottati all’estero da una coppia italiana che fanno ingresso in Italia con un visto per adozione.
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visto per religione

Visto per entrare in Italia dalla Cina motivi Religiosi

visto per religioneIl visto per motivi religiosi consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religioso stranieri, intesi come coloro che abbiano gia ricevuto ordinazione sacerdotale (o condizione equivalente), religiose, ministri di cultri appartenenti ad organizzazione confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Minister dell’Interno, che intendano participare a manifestazioni di culto o esecitare attivta ecclesistica, religiosa o pastorale.

1. Lettera di invito formulario per la domanda del visto d’ingresso;

2. fotografia recente in formato tessera;

3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quello del visto richiesto;

4. prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;

5. adeguata documentazione circa la effettiva qualifica di “religioso” del richiedente;

6. adeguate e documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione alla quale si intenda partecipare o circa l’attività da svolgere in Italia;

7. dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000 o dichiarazione di presa in carico dell’Ente religioso;

8. assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.


VISTO PER “MOTIVI RELIGIOSI”  (V.S.U.  O  V.N.)

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

1. l’effettiva condizione di “religioso”;

2. documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita addotte a motivo del soggiorno in Italia;

nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva di cui all’articolo 4, comma 3 del Testo Unico ( Polizza fideiussoria per visto di ingresso stranieri ) .
Piu’ precisamente occorre distinguere:

1. visto di ingresso per motivi religioso di durata inferiore a 90 giorni: e un visto Schengen uniforme (V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.) ed e rilasciato, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri che abbiano gia ricevuto ordinazione sacredotale o condizione equivalente/appartenenti ad organizzazione confessionalo iscritte nell’elenco predisposto dal Ministero dell’Interno, per l’espletamento della loro attivita religiosa o pastorale;

2. visto di ingresso per motivi religiosi di durata superiore a 90 giorni: e un visto nazionale (V.N.) allo straniero che esibisca :

3. documentazione comprovante l’effettiva condizione di religioso;

4.documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o della attivita addotte a motivo del soggiorno;

5. titolo di viaggio;

6. mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un’idonea dichiarazione dell’Ente stesso;

7. invito e/o dichiarazione dell’Ente religioso, vistata, se si tratta di un cattolico, dalla Segreteria di Stato della Santa Sede o dalla Nunziatura apostolica presente nel Paese di provenienza dello straniero.

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